2 aprile 2021
S. PASQUA 2021 - D.P.G.R. N. 45 DEL 01 APRILE 2021
In allegato troverete il testo del nuovo Decreto del Presidente della Regione Piemonte, on. Alberto Cirio, contenente le norme e le disposizioni valide per il periodo PASQUALE.
I TRE punti salienti del Decreto sono qui di seguito riportati:
" 1) nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 aprile 2021, nel territorio regionale, sono consentiti gli
spostamenti solo delle persone residenti in Piemonte verso abitazioni diverse da quella
principale (le cosiddette “seconde case”); nelle medesime giornate, per le persone non
residenti nella Regione Piemonte, sono vietati gli ingressi e gli spostamenti verso le seconde
case, salvi motivi di salute, di lavoro, di studio oppure comprovate e gravi situazioni di
necessità o di indifferibilità documentata;
spostamenti solo delle persone residenti in Piemonte verso abitazioni diverse da quella
principale (le cosiddette “seconde case”); nelle medesime giornate, per le persone non
residenti nella Regione Piemonte, sono vietati gli ingressi e gli spostamenti verso le seconde
case, salvi motivi di salute, di lavoro, di studio oppure comprovate e gravi situazioni di
necessità o di indifferibilità documentata;
2) dalle ore 13,00 di domenica 4 aprile 2021 fino alle ore 22,00 di lunedì 5 aprile 2021, fatte
salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli
esercizi commerciali presenti:
◦ nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500
nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita
superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
◦ nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151
e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra
mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
legge 22 maggio 2020, n. 35;"
Allegati
- NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE[.pdf 241,29 Kb - 02/04/2021]
A cura di
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